Guida per l’inclusione degli alunni disabili -
Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Bergamo
Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Bergamo (doc. 10/02/2002) ha prodotto
un documento sull’Assistenza educativa agli alunni portatori di handicap nella Provincia di
Bergamo del 10 febbraio 2002 i cui contenuti sono linee guida concettuali e professionali
sul ruolo, sulle competenze/prestazioni attribuibili e richiedibili al personale assunto dalle
Amministrazioni comunali in veste di assistente educatore a scuola.
Il GLIP sostiene che:
1. la normativa vigente prevede l’intervento delle Amministrazioni Locali nel settore dell’assistenza
e mai nel settore dell’insegnamento nelle scuole statali;
2. attiene all’insegnamento tutto quanto riguarda i programmi, la programmazione, la metodologia,
la didattica, la strumentazione, la verifi ca, la valutazione e l’organizzazione
funzionale;
3. come ogni settore di attività professionale, la gestione del compito può richiedere la
collaborazione e la partecipazione di persone chiamate a sostenere l’attività dell’insegnante
in modo da permettergli di dedicare più attenzione alla gestione degli aspetti
qualitativamente caratterizzanti la professione;
4. la sfera dell’assistenza può essere defi nita ma deve trovare il suo limite logico nella decisionalità
degli interventi attivabili e gestibili; in altre parole il limite tra il docente e l’assistente
sta essenzialmente nel fatto che il docente ha il diritto-dovere di decidere ambiti e
modalità di intervento, mentre l’assistente svolge compiti di supporto attraverso l’applicazione
e la realizzazione delle indicazioni concordate. Da ciò si ricava che la responsabilità
delle scelte ricade sempre sul docente mentre sull’assistente ricade quella dell’esecuzione.
Sulla base di quanto sopra esposto, il GLIP è pervenuto alla conclusione che dal punto di
vista culturale-professionale non ci sia possibilità di equivocare tra compiti-competenze del
docente, (cui è riservato in esclusiva il diritto-dovere di insegnare) e compiti-competenze
dell’assistente, (che restano di aiuto, appoggio, coadiuvazione) e, in tal senso e con tali limiti,
portano a prestazioni di natura educativa.
L’intervento educativo con l’alunno disabile grave nella scuola presuppone, quindi, un lavoro
in rete tra varie Istituzioni e varie fi gure professionali, con ruoli diversi che in maniera
coordinata si assumano il compito, pongano e sostengano le situazioni organizzative e professionali
idonee al perseguimento di un progetto di vita del disabile e della sua famiglia.
L’accordo di Programma della Provincia di Bergamo persegue questo obiettivo.
PROVINCIA DI BERGAMO - Prot. n° 41010 Reg. n° 137 del 20/01/2003
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, U.S.P.. DI BERGAMO,
COMUNE DI BERGAMO, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI”
DI BERGAMO, AZIENDA OSPEDALIERA “TREVIGLIO-CARAVAGGIO” DI TREVIGLIO, AZIENDA OSPEDALIERA“BOLOGNINI” DI SERIATE, (FUTURA ESTENSIONE DELLO STESSO A TUTTI I COMUNI DELLA BERGAMASCA).
L’assistenza educativa
È opportuno partire da un preciso dovere costituzionale: il diritto all’ educazione ed alla formazione di tutti, in
particolar modo, delle persone disabili e/o svantaggiate. Le amministrazioni locali assolvono in parte tale compito
tramite un piano di diritto allo studio, in cui rientra l’assistenza a quei soggetti disabili che, per gravi compromissioni,
rischierebbero, senza tale intervento, di non fruire del proprio diritto all’inserimento scolastico.
Ora riflettendo in modo meno formale sulle fi nalità della “assistenza ed accompagnamento” che il legislatore
ha posto a carico degli Enti locali, si può facilmente dedurre e sostenere che tali interventi costituiscono un’integrazione
del servizio scolastico al fi ne di un buon inserimento degli alunni disabili. Gli obiettivi comuni dell’integrazione
sono così importanti che in realtà non coinvolgono solo Comuni e Stato, ma come indica la legge
quadro (104/92) coinvolgono allo stesso titolo A.S.L., centri specialistici, associazioni... impegnandoli in compiti
convergenti.
La famiglia con figlio disabile, insieme ai servizi, sviluppa il progetto di vita costruendo interventi per il tempo
libero, l’integrazione sociale, l’integrazione socio-sanitaria, il piano educativo individualizzato; ciascuno di questi
aspetti richiede l’attivazione di specifi che agenzie.
Dentro questo disegno di integrazione è signifi cativo sottolineare la centralità della persona disabile e della
famiglia che si interfacciano con i servizi al fi ne dello sviluppo del progetto di vita,progetto che deve realizzare
coerenza e unitarietà, come risultato non di una somma di interventi, ma dell’integrazione degli interventi dei
singoli servizi.
Al centro della collaborazione interistituzionale legata all’azione dell’assistente educatore, bisogna porre il progetto
di orientamento e di vita della persona disabile.
Al centro, dunque, non c’è un servizio o una competenza, ma un progetto dialogato e condiviso verso il disabile.
L’attenzione alla persona disabile ed alla progettualità permette di vedere l’assistente educatore, come:
• Definito qualitativamente (professionalmente) sul progetto
Non è importante defi nire a priori ed in modo rigido le competenze e la professionalità, in quanto questa
risulta defi nita dalle fi nalità del progetto. Pertanto in relazione alla progettualità concordata potremo avere
bisogno di professionalità orientate all’assistenza (ASA), all’animazione (animatore), alla relazione educativa
(educatore professionale)…
• Definito quantitativamente (monte ore) sul progetto
Il monte-ore per l’integrazione risulta da un dialogo interistituzionale tra scuola, UONPI e Comune che si sviluppa
in tempi congrui (entro il mese di maggio relativamente agli alunni che frequenteranno nel successivo
anno scolastico), da cui scaturisce il progetto di integrazione.
• Definito territorialmente sul progetto
Lo stesso progetto di integrazione, per essere vicino al progetto di vita della persona disabile, dovrà limitare
il più possibile le frantumazioni fra le diverse professionalità interne ai diversi servizi, per valorizzare la continuità.
Bisognerà valutare in relazione ai progetti, l’opportunità di riunire o meno in un unico operatore,
l’assistenza educativa per la scuola, l’a.e. per l’assistenza domiciliare, l’a.e. per l’integrazione sociale…
In altri termini la ricchezza delle opportunità che si stanno sempre più sviluppando verso le persone disabili, ma
parallelamente la stessa complessità ed articolazione delle situazioni, rende impossibile predeterminare un unico
modo di vedere e collocare l’azione dell’a.e., mentre risulta sempre più necessario individuare le coordinate per
sviluppare e non limitare le specifi che potenzialità interne ad ogni contesto. A nostro avviso questo è possibile
ponendo al centro il progetto di orientamento verso la persona disabile che diviene progetto di vita della persona
disabile.
Quindi si conviene che:
a) l’assistente educatore è istituzionalmente presente nella scuola con ruolo di supporto al PEI, alla cui elaborazione
partecipa. Ne consegue che è funzionalmente dipendente dalla scuola con il diritto/dovere di:
• Presenza nelle sedi di programmazione, verifi ca e valutazione;
• Prestazione di servizio ne i diversi momenti di attività didattica che l’alunno svolge a scuola;
• Formazione.
b) l’assistente educatore può essere anche presente nel piano di integrazione sociale del Comune sulla base di
specifi ci progetti elaborati con i Servizi Sociali. In questo caso l’assistente educatore è funzionalmente dipendente
dai Servizi Sociali del Comune, con continuità ed integrazione.
Attualmente la pianificazione degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.328/00 ha
prodotto convenzioni per il servizio di assistenza educativa nelle scuole, erogato dagli Enti
Locali per i disabili gravi, molto diversificate a seconda delle culture e delle situazioni territoriali
a cui afferiscono i quattordici Piani di Zona, relativamente agli Ambiti Minori e
Disabili.
Estratto da Guida inclusione

