Fondo di emergenza
Istituito nel 2003, con la stesura del primo Piano di Zona, è stato mantenuto anche nella stesura dell’attuale Piano di Zona (2009/2011) un fondo economico per la copertura delle rette dei collocamenti in struttura protetta ( ComunitA’ Alloggio, Pronto Intervento) per minori e per madri con figli minori.
Regolamento per l'accesso al fondo di emergenza per il collocamento in comunità di minori residenti nei 24 Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
Premesso
- Che l’art. 403 del codice civile dispone l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare “ Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;
- che la L.R. 1/1986 e successive integrazioni, attua la Legge n.184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni;
- che per quanto riguarda i minori stranieri, trovati in stato di abbandono sul territorio italiano, si applica l’art. 37 bis della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, in attesa di ritrovare la famiglia di origine e quindi provvedere al ricongiungimento familiare,
- che per gli interventi previsti i Comuni si possono trovare in difficoltà economiche, vista anche l’urgenza che solitamente accompagna i provvedimenti;
- che nel Piano di Zona del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è previsto apposito finanziamento per supportare i Comuni che si trovano in questa situazione;
Con le premesse che sono parte integrante, il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al fondo di emergenza per il collocamento di minori presso comunità alloggio.
Art. 1 - Possono accedere a questo fondo i Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che devono procedere, su mandato del Tribunale dei minorenni, per effetto di decreto del Sindaco in base all’art. 403 del C.C., o richiesta dei servizi competenti, al collocamento di minori in strutture protette;
Art. 2 - Al fondo si accede mediante richiesta scritta indirizzata al responsabile dell’ufficio di Piano, con la quale si chiede la possibilità del pagamento della retta di collocamento del minore, che si trova in una delle condizioni sotto descritte, presso la struttura protetta individuata dai servizi competenti:
- fino al ricongiungimento al nucleo familiare, o comunque fino a un massimo di 4 mesi, e di mesi sei per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, quando il minore viene trovato in stato di abbandono sul territorio dell’Isola Bergamasca e della bassa Val San Martino;
- per un massimo di mesi 4 per i comuni dell’Ambito con più di 5000 abitanti e di mesi sei per i comuni con numero di abitanti inferiore a 5000 unità quando il minore viene allontanato, con provvedimento d’urgenza dal nucleo familiare di appartenenza, con decreto del Tribunale dei minori o del Sindaco o su richiesta dei servizi competenti;
A sostegno della richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione relativa al caso in esame;
Art. 3 - I comuni o le Autorità competenti, devono provvedere a fornire alla Comunità adeguate indicazioni per la fatturazione dei costi delle rette, che, in caso di accesso al fondo, devono essere intestate all’Azienda Speciale Consortile in qualità di ente capofila per la realizzazione della Legge 328;
Art. 4 - In caso di collocamento in comunità della coppia minore-madre, sul fondo verrà imputata la retta di entrambi secondo le modalità previste dall’art.2;
Art. 5 - Alla scadenza delle competenze previste per il piano di zona, qualora la permanenza presso la Comunità alloggio venga ulteriormente protratta, il comune che ha competenza sul minore, si farà carico della retta per i mesi successivi;
Art. 6 - L’ Ufficio di Piano, tramite l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino , rendiconterà per quanto di propria competenza alla Regione Lombardia la spesa sostenuta, al fine di ottenere un parziale rimborso, di cui darà conto alla Conferenza permanente dei Sindaci;
Art. 7 - La Conferenza permanente dei Sindaci, su proposta del Responsabile dell’Ufficio di Piano, valuterà eventuali richieste che non rientrano nella fattispecie prevista dal presente regolamento.

