OBIETTIVO N. 3: Fondo di emergenza
Istituito nel 2003, con la stesura del primo Piano di Zona, è stato mantenuto anche nella stesura dell’attuale Piano di Zona (2005/2008) un fondo economico per la copertura delle rette dei collocamenti di minori in Comunità Alloggio e per madri con figli minori. In caso di inserimento , i primi quattro mesi sono coperti economicamente dal fondo di emergenza.
Regolamento per l'accesso al fondo di emergenza per il collocamento in comunità di minori residenti nei 24 Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
Premesso
- Che l'art. 403 dei codice civile dispone l'allontanamento dei minore dal proprio nucleo familiare "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locai insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione";
- che la L.R. 1/1986 e successive integrazioni, attua la legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni;
- che per quanto riguarda i minori stranieri, trovati in stato di abbandono sul territorio italiano, si applica l'art. 37 bis della legge n. 184 del 4 maggio 1983, in attesa di ritrovare la famiglia di origine e quindi provvedere al ricongiungimento familiare,
- che per gli interventi previsti i Comuni si possono trovare in difficoltà economiche, vista anche l'urgenza che solitamente accompagna i provvedimenti;
- che nel Piano di Zona del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è previsto apposto finanziamento per supportare i Comuni che si trovano in questa situazione-;
Art 1 - Possono accedere a questo fondo i Comuni dei Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che devono procedere, su mandato del Tribunale dei minorenni, per effetto di decreto dei Sindaco in base all'art. 403 del C.C., o richiesta dei servizi competenti, al collocamento di minori in strutture protette;
Art 2 - Al fondo si accede mediante richiesta scritta indirizzata al responsabile dell'ufficio convenzionato, con la quale si chiede la possibilità del pagamento della retta di collocamento del minore, che si trova in una delle condizioni sotto descritte, presso la struttura protetta individuata dai servizi competenti:
- fino al ricongiungimento al nucleo familiare, o comunque fino a un massimo di 4 mesi, quando il minore viene trovato in stato di abbandono sul territorio dell'asola Bergamasca e della bassa Vai San Martino;
- per un massimo di mesi 4 in seguito a trasferimento di residenza di familiare con minore già inserito in istituto;
- per un massimo di mesi 4 quando il minore viene allontanato, con provvedimento d'urgenza dal nucleo familiare di appartenenza, con decreto del Tribunale dei minori o del Sindaco o su richiesta dei servizi competenti;

