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ADI - Assegno d'Inclusione

L’ ASSEGNO DI INCLUSIONE è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 01 gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 

A chi è rivolto l'Assegno d'Inclusione:

  • Nuclei con minorenni
  • Nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)
  • Nuclei con persone anziane con almeno 60 anni
  • Nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

I richiedenti della misura devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 140 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 8.190 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;
  • un valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell’ISEE;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;

Requisiti ulteriori 

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

Come funziona la Misura:

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane (per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

Come accedere al servizio:

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS:

  • in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali SPID/CIE;
  • presso patronati;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale.

Dove rivolgersi:

Per informazioni contattare il numero 3270804425 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 oppure il numero 03519911165 interno 2 interno 3. e-mail: inclusione@aziendaisola.it

Azienda Isola, tramite educatrici professionali socio-pedagogiche assegnate a sei Poli sociali distribuiti sul territorio dell’Ambito territoriale, gestisce l’attuazione della misura nazionale in tutte le sue fasi di processo: dal primo colloquio, da svolgersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo, anche attraverso l’attivazione di specifiche equipe multidisciplinari, fino alla sottoscrizione del Patto di inclusione.

Inoltre, promuove accordi di collaborazione in rete con i servizi per l’inclusione, sociosanitari e specialistici a livello di ambito territoriale; progetta e attiva interventi socioeducativi, di prossimità, di formazione, di mediazione linguistica, di supporto alla genitorialità e di tirocini lavorativi, finalizzati all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento delle persone in condizione di maggiore fragilità.

Ufficio di competenza

Territorio di competenza:

Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
(Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi e Villa d’Adda) diviso in 8 specifici punti di ascolto:

Riferimenti Legislativi (normativa):

Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Data ultima modifica: 07-01-2026

Punto di Ascolto

Il Punto di Ascolto si propone di agevolare la comunicazione e la relazione attraverso l’ascolto dei disagi personali.  

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